Novità Fiscali

Credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Dalla Legge di Bilancio 2020 in poi (L. 160/2019) è stato delineato con maggiore precisione tutto il sistema legato alle agevolazioni fiscali date alle imprese previste nel Piano Nazionale Impresa 4.0. Fra le varie disposizioni ha introdotto l’incentivo fiscale del credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali (art.1 comma 185-197).

La nuova leva fiscale ha l’obiettivo di incentivare le aziende che fanno investimenti nuovi in strumentazioni che sono destinate a supportare l’evoluzione digitale e tecnologica dell’attività svolta. In questo articolo vediamo di cosa si tratta e come poterne usufruire.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Dalla Legge di Bilancio 2020 in poi (L. 160/2019) è stato delineato con maggiore precisione tutto il sistema legato alle agevolazioni fiscali date alle imprese previste nel Piano Nazionale Impresa 4.0. Fra le varie disposizioni ha introdotto l’incentivo fiscale del credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali (art.1 comma 185-197).

La nuova leva fiscale ha l’obiettivo di incentivare le aziende che fanno investimenti nuovi in strumentazioni che sono destinate a supportare l’evoluzione digitale e tecnologica dell’attività svolta. In questo articolo vediamo di cosa si tratta e come poterne usufruire.

Che cos’è il credito d’imposta per l’acquisizione di nuovi beni strumentali

Con la nuova disciplina, tramite il credito di imposta le imprese potranno usufruire di agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali e/o beni immateriali nuovi per l’esercizio d’impresa. L’acquisizione deve avvenire dal 1 gennaio al 31 dicembre o al massimo per il 30 giugno dell'anno successivo se, entro la fine dell'anno in corso:

  • risulti accettato il relativo ordine dal fornitore;
  • risultino pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisto del bene.

Questo nuovo incentivo in realtà sostituisce le precedenti agevolazioni dell’iper e super ammortamento, che prevedevano una maggiorazione del costo di acquisto, dando la possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento e canoni di leasing.

 

A chi spetta il bonus per i beni strumentali nuovi

I destinatari della nuova agevolazione con il credito d’imposta sono tutte le imprese italiane, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Nelle stesse misure e forme l’incentivo può essere destinato anche agli esercenti arti e professioni. L’incentivo viene erogato indipendentemente da forma giuridica, settore economico di provenienza, dimensione, regime fiscale.

È invece necessario che l’azienda richiedente:

  • rispetti la disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
  • versi correttamente i contributi previdenziali e assistenziali per i propri dipendenti

Sempre la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che, in determinate situazioni, le imprese non possano usufruire di questa agevolazione fiscale. In particolare sono escluse dall’incentivo:

  • le imprese sottoposte a sanzioni interdittive (sono quelle previste dall’art. 9 del Dlgs n. 231/2001 comma 2 come ad esempio: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali all’esercizio dell’attività, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti, divieto di pubblicizzare beni o servizi, e altre);
  • le imprese che sono in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare;
  • le imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni elencate nel punto precedente.

 

Quali sono i beni strumentali finanziabili con il credito d’imposta

I beni che possono usufruire del credito d’imposta sono tutti i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, a parte alcune eccezioni previste dalle normative di seguito riportate.

Rientrano nell’incentivo gli investimenti in:

  • beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, previsti nell’allego A della L. 232/2016;
  • beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, previsti nell’allegato B della L. 232/2016, ossia software, sistemi, piattaforme, applicazioni

Non rientrano nell’incentivo gli investimenti in:

  • beni indicati all’articolo 164 del TUIR (che ha per oggetto veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore);
  • beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni elencati nell'allegato nr. 3 della legge 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali, dagli stabilimenti termali e idrotermali, dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tramvario delle ferrovie; eccetera)
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Come si utilizza il credito d’imposta per i beni strumentali

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo ed esclusivamente per compensazione tramite modello F24 e per quote annuali di pari importo, il cui numero varia a seconda della tipologia dell’investimento. Il valore di credito di imposta cambia a seconda dei beni acquistati e prevede un limite massimo di investimento.

TIPOLOGIA INVESTIMENTO CREDITO D’IMPOSTA LIMITE MASSIMO DI INVESTIMENTO NR. QUOTE DI UTILIZZO DI PARI IMPORTO
Investimenti per beni elencati nell’allegato A della L. 23/2016 40% Fino a 2,5 milioni di euro 5
Investimenti per beni elencati nell’allegato A della L. 23/2016 20% Da 2,5 milioni a 10 milioni di euro 5
Investimenti per beni elencati nell’allegato B della L. 23/2016 15% Fino a 700.000 euro 3
Investimenti in beni diversi da quelli compresi negli allegati A e B della L. 23/2016 (comma 188 L. 160/2019) 6% Fino a 2 milioni di euro 5

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La nuova disciplina prevede che il credito d’imposta:

  • non concorre alla determinazione del reddito imponibile e dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive);
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che hanno come oggetto gli stessi costi, purché tale somma poi non superi il costo sostenuto per l’investimento stesso.

La decorrenza del diritto di utilizzo del credito d’imposta potrà avvenire a partire dall’anno successivo:

  • a quello in cui i beni acquistati entrano in funzione, per i beni strumentali diversi dagli allegati A e B della legge 232/2016;
  • a quello in cui avviene l’interconnessione del bene per gli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0 (allegati A e B della L. 232/2016).

 

Quando si parla di “interconnessione dei beni strumentali nuovi”

In riferimento all’ultima condizione, cerchiamo di chiarire quando i beni strumentali sono considerati interconnessi. A questo proposito è stato il MISE a spiegare meglio il concetto, affermando che un bene si considera interconnesso quando:

  • scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.)
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)

 

Documentazione da produrre per accedere al credito d’imposta

Le aziende che vogliono usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali alla propria attività devono rilasciare una perizia tecnica semplice redatta da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali. In alternativa possono produrre un attestato di conformità, rilasciato da un ente di certificazione accreditato: questa servirà per attestare che i beni acquistati sono conformi a quanto richiesto dalla disciplina. Se i beni acquistati hanno un costo unitario che non supera i 300.000 euro basterà rilasciare una dichiarazione redatta dal legale rappresentante dell’azienda stessa.

Inoltre l’impresa dovrà effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, conforme a quanto sarà stabilito nell’apposito decreto direttoriale che verrà emanato nei prossimi mesi. Questa comunicazione ha il fine di fornire le informazioni necessarie per valutare il sistema di agevolazioni fruito dall’azienda. Sarà, infatti, il MISE ad avere la responsabilità di effettuare il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

Quando un’impresa si avvale del credito d’imposta per l’acquisizione di nuovi beni strumentali è obbligata a conservare tutta la documentazione che dimostra l’acquisto e la determinazione dei costi agevolabili, altrimenti può scattare la revoca del beneficio.

 

I chiarimenti del MISE sul credito d’imposta per i beni strumentali

Durante il convegno nazionale di Telefisco 2020, il MISE ha chiarito alcuni dubbi relativamente alla decorrenza del diritto a usufruire del credito d’imposta. Anzitutto la decorrenza del diritto è in funzione dell’anno solare. Poiché la legge fa riferimento al “periodo d’imposta“, il Ministero ha chiarito che per i periodi di imposta che vanno a cavallo dell’anno solare si deve comunque fare riferimento all’anno successivo della messa in funzione o dell’interconnessione dei beni. Per chiarire ha fatto il seguente esempio:

Ipotizzando un periodo d’imposta primo aprile 2020 – 31 marzo 2021, nel caso in cui un bene sia acquistato ed entri in funzione il 20 marzo 2020 e sia interconnesso il 30 settembre 2020, l’intero credito d’imposta potrà essere fatto valere in compensazione a decorrere dall’anno solare 2021, a prescindere dalla circostanza che, ai fini del reddito d’impresa, entrata in funzione e interconnessione avvengano in periodi d’imposta diversi.


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